Il Comune di Cento ha intrapreso le misure in materia di qualità dell'aria a tutela della salute pubblica in vigore dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025, nell'ambito del Piano Aria Integrato Regionale 2030.
1.1 Nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese nel periodo 01/10/2024 – 31/03/2025, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, nelle vie poste all’interno del centro storico di Cento capoluogo, delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre, Via XXV Aprile, Viale Iolanda (nel tratto da Via XXV Aprile a Via 27 Gennaio) , Via 27 Gennaio, Via Bologna con esclusione delle stesse, il divieto di circolazione dinamica dei seguenti veicoli a motore:
- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive; ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei giorni festivi di venerdì 1 novembre, venerdì 8 dicembre, mercoledì 25 dicembre, giovedì 26 dicembre 2024; mercoledì 1 gennaio, lunedì 6 gennaio 2025.
Sono sempre escluse le strade che costituiscono vie di accesso alle strutture di ricovero e cura (ospedali).
L’art 16 del vigente Regolamento di Polizia Urbana: “Articolo 16 – Sosta o fermata di veicoli a motore 1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.”
Se nel periodo dal 01/10/2024 al 31/03/2025, nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì ) il bollettino di monitoraggio emesso da ARPAE evidenzia, nell’ambito territoriale della Provincia di Ferrara, l’avvenuto superamento continuativo del valore limite giornaliero di PM10, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, verranno adottate le seguenti misure emergenziali: nella fascia oraria 8,30/1820
2.1 nelle vie poste all’interno del centro storico di Cento capoluogo , delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre, Via XXV Aprile, Viale Iolanda (nel tratto da Via XXV Aprile a Via 27 Gennaio), Via 27 Gennaio, Via Bologna con esclusione delle stesse, il divieto di circolazione dinamica dei seguenti veicoli a motore :
- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
2.2 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispetta i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;
2.3 in tutto il territorio comunale è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.
3. Sono istituite, nelle prime quattro domeniche del mese, delle domeniche ecologiche nel periodo compreso tra il 01/10/2024 ed il 31/03/2025, pertanto nella fascia oraria 8.30 – 18.30 nelle vie poste all’interno del centro storico di Cento capoluogo, delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre , Via XXV Aprile, Viale Iolanda (nel tratto da Via XXV Aprile a Via 27 Gennaio), Via 27 Gennaio, Via Bologna con esclusione delle stesse, il divieto di circolazione dinamica dei seguenti veicoli a motore:
- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.
Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nelle domeniche di svolgimento del Carnevale di Cento edizione 2025.
4. In tutto il territorio di Cento dal 01/10/2024 fino al 31/03/2025:
4.1 divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
4.2 divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.
In deroga al divieto di cui sopra, qualora l’adozione delle misure emergenziali coincida con le date del 5 e 6 Gennaio 2024, sono consentiti i roghi dei fantocci della Befana e lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici;
4.3 divieto di abbruciamento, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
4.4 al divieto di cui al punto precedente sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria”, come di seguito specificato:
a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo.
5. Durante la stagione termica 2024-2025 in tutto il territorio comunale l’obbligo di mantenimento delle temperature:
- fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali;
- fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.
Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
6. le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
7. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1, 2.1, 3 i seguenti veicoli:
- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (carpooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (rif. punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030);
Tali misure emergenziali entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare specifici provvedimenti e decorrono dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE e sono mantenute fino al giorno di controllo successivo incluso e comunque finché i valori a livello provinciale di PM10 non rientrano al di sotto del valore limite giornaliero.
Ordinanza del Sindaco n° 44/2024
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Informativa sulle regole PAIR, regole CRITER e incentivi messa a norma impianti termici Riscaldare casa in sicurezza e inquinando meno
Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030) prevede per i Comuni con più di 30.000 abitanti l'adozione di misure volte a contenere le emissioni inquinanti.
Il Comune di Cento applicherà i provvedimenti alle sole vie poste all'interno del centro storico del capoluogo, in virtù della conformazione territoriale centese, vista l'assenza di trasporto pubblico locale adeguato, capillare e continuativo, considerata la distribuzione delle principali scuole, dell'ospedale e dei parcheggi scambiatori, le limitazioni debbano essere limitate al solo centro storico individuato dalle strade della cosiddetta ‘circonvallazione interna’.
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